Sull’infallibilità del Magistero della Chiesa – Dal Codice di Diritto Canonico:

Sull’infallibilità del Magistero della Chiesa – Dal Codice di Diritto Canonico:
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Can. 749 – §1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell’infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.
§2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell’infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un’unica sentenza da tenersi come definitiva nell’insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.
§3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente.
Amen

 

Pubblicato da lacasadimiriam

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